II contratto individuale di lavoro e un accordo bilaterale, redatto tra un datore di lavoro e un lavoratore, in forza del quale ii lavoratore si obbliga a prestare la propria attività, manuale o intellettuale, in cambio di un corrispettivo.
II contratto di lavoro ha carattere persona le ed ea titolo oneroso; in quanta personale, l’esecuzione della prestazione non può essere delegata dal lavoratore ad altri, ne l’erede può subentrare nel posto lasciato vacante dal defunto. In quanta oneroso, e necessaria l’esistenza di una retribuzione che e la naturale controprestazione dell’attività lavorativa.
Normalmente ii contenuto del contratto individuale e costituito da un semplice rinvio alla normativa prevista dal contratto collettivo di lavoro. II contratto individuale non necessita di una forma particolare; può esse re stipulato verbalmente o anche per fatti concludenti. Solo in alcuni casi ii legislatore ha previsto l’obbligo della forma scritta, come nel patto di prova, nel contratto a termine (c.d. contratto a tempo determinato) e nel contratto di formazione e lavoro.
In genere ii datore di lavoro, prima di stipulare ii contratto, sottoscrive una c.d. “lettera di impegno” che consegna al lavoratore, mediante la quale lo stesso si impegna ad assumere quest’ultimo.
Nel caso in cui tale impegno non venisse rispettato, ii lavoratore può ricorrere in giudizio, al fine di ottenere una sentenza che produca tutti gli effetti di un contratto, oltre che ii risarcimento del danno.
All’atto di assunzione, ii datore di lavoro deve, a pena di sanzione amministrativa, consegnare al lavoratore la c.d. “Lettera di assunzione” contenente:
- la dichiarazione sottoscritta dell’avvenuta registrazione nel Iibro matricola
- documento contenente le informazioni delle condizioni applicabili al rapporto di lavoro, quali:
- la data di inizio del rapporto
- l’orario di lavoro
- l’inquadramento contrattuale: ii livello, la qualifica e le mansioni
- la durata del periodo di prova ave previsto
- i termini di preavviso in caso di recesso
- l’importo della retribuzione base e i relativi elementi costitutivi
- durata delle ferie retribuite
- ii luogo di lavoro
- la identità delle parti