(art. 39 Decreto Legislativo n° 286/98 e succ. mod.; artt. 44 bis, 45 e 46 DPR 394/99 e succ. mod.)
II Permesso di Soggiorno a Motivo di Studio e ii titolo di soggiorno necessario per i cittadini stranieri non comunitari che hanno fatto ingresso in Italia con un vista per motivi di Studio e che devono frequentare corsi di studio o formazione della durata superiore a 3 mesi.
Deve essere richiesto alla Questura (riferimento Ufficio Immigrazione) di competenza entro 8 giorni dall’ingresso sul territorio dello studente, tra mite kit postale. II Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio ha una durata variabile (da n. 6 mesi an. 1 anno) in base alla tipologia di corso di studi attivato.
II Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio può essere rinnovato, al fine di coprire l’intero corso di studi previsto nel rilascio del vista di ingresso.
II primo rilascio del Permesso di Soggiorno per Motivi di Studio
II cittadino straniero non comunitario deve compilare opportuna documentazione da inoltrare entro n. 8 giorni, con apposita busta attraverso gli Uffici Postali abilitati, alla Questura (riferimento: Ufficio Immigrazione) competente per territorio.
Alla domanda devono essere allegati:
- modulo 1 del modello 209 (fac-simile – in visione) opportunamente compilato.
- fotocopia del passaporto o documento equivalente in corso di validità (le pagine riportanti i dati anagrafici, la fotografia, i timbri, i visti).
- documentazione attestante l’iscrizione al corso di studi attivato:
- STUDIO-SECONDO CICLO: fotocopia della certificazione attestante ii corso di studi da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diplomatica/Con solare italiana all’atto del rilascio del vista d’ingresso e fotocopia dell’avve nuta iscrizione.
- STUDIO-ISCRIZIONE UNIVERSITARIA: fotocopia della certificazione at testante ii corso di studi da seguire, vistata dalla Rappresentanza Diploma tica/Consolare italiana all’atto del rilascio del vista d’ingresso e fotocopia dell’iscrizione effettuata.
- STUDIO-FORMAZIONE PROFESSIONALE: documentazione attestante l’iscrizione al corso di formazione professionale rilasciato dall’ente accreditato.
- fotocopia della polizza assicurativa, valida nel territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contra ii rischio di malattia e/o infortuni, e possibile sottoscrivere la polizza del SSN come iscrizione volontaria ad inizio anno solare.
- dimostrazione dei mezzi economici (es.: possesso di carta di credito, canto corrente attivo, altro).
- dimostrazione di un luogo idoneo dove porre ii proprio domicilio.
- marca da bollo da euro 16,00.
Costi della domanda
Gli importi dei contributi a carico degli stranieri maggiorenni sono pari a:
- ricevuta del versamento di euro 30,46 per ii rilascio del Permesso di Soggiorno in formato elettronico (PSE) da versare sul canto corrente postale n.67422402 intestato a Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro con causale “importo per ii rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico”.
- pagamento di euro 30,00 per le spese di spedizione del kit postale (formato assicurata).
- pagamento contributo di euro 40,00 per ii rilascio del Permesso di Soggiorno di durata superiore a n. 6 mesi sino a n. 1 anno.
La ricevuta di pagamento del nuovo contributo deve essere esibita al momento della convocazione in Questura per l’acquisizione delle impronte digitali.
II cittadino straniero deve presentare la richiesta presso 9li Uffici Postali abilitati.
L’operatore di Paste Italiane provvede a conse9nare al cittadino straniero la ricevuta della raccomandata di spedizione che deve essere conservata. Sulla ricevuta sono stampati due codici identificativi personali (user id e password) tramite i quali si può conoscere, collegandosi al sito internet www.portaleimmigrazione.it, lo stato di avanzamento della pratica, la data di convocazione per ii fotosegnalamento e ii successivo ritiro del Permesso di Soggiorno.
La Questura sottopone ii cittadino straniero ai rilievi foto dattilografici (impronte digitali) e di fotose9nalamento (identificazione della persona).
Con ii Permesso di Soggiorno a Motivo di Studio si può svol9ere, per lo stesso periodo ea talune condizioni, un’attività lavorativa senza convertire ii permesso di so99iorno stesso: e possibile attivare contratti che non superino le 20 ore settimanali o le 1040 ore annuali.
Non è consentito spostarsi ad altro istituto diverso da quello per cui si e richiesto ii vista, tranne casi particolari.
Nel caso di rinuncia al corso di studi sarà necessario tornare con un altro vista di ingresso per studio.